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Cenni sulla riforma della legge sulla droga contenuta nel ddl Fini

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Il 04 Aprile 2006 è stata approvata dal governo la legge Fini (stralcio Giovanardi) sul consumo di droga.
La nuova legge ha messo a disposizione una tabella che specifica le quantità-soglia di ogni sostanza in grado di differenziare il consumo personale dallo spaccio:

500 milligrammi di cannabis
750 milligrammi di cocaina
250 milligrammi di eroina
750 milligrammi di MDMA (ecstasy)
500 milligrammi amfetamina
150 microgrammi di Lsd.

Queste quantità si riferiscono al principio attivo contenuto nelle sostanze rinvenute tra gli effetti personali dell’individuo e non al peso della sostanza sequestrata. Il principio attivo contenuto viene definito in base a una serie di variabili tra cui: pianta da cui è stata estratta la sostanza stupefacente, dal modo in cui è stata “tagliata”, e dalla qualità e modalità di conservazione.

La legge, a partire dalle indicazioni precedenti, definisce le quantità approssimative di sostanza lorda a cui equivalgono le quote riportate in tabella:

15-20 spinelli
1,6 grammi di cocaina pari a circa 5 dosi della sostanza
1,7 grammi di eroina pari a circa 10 assunzioni
5 compresse di ecstasy o amfetamine
3 francobolli di Lsd

Il semplice consumatore, che viene rinvenuto con una quantità non superiore a quella definita dalla tabella, subirà solo alcune sanzioni amministrative tra cui: divieto dell’uso del motorino, ritiro della patente o del passaporto o sospensione del permesso di soggiorno se si tratta di un cittadino straniero, e comunità terapeutiche per i minori.

Le pene pesanti sono riservate allo spaccio (definito dalla rilevazione di quantità superiori a quelle esplicitate in tabella), e comprendono da 6 a 20 anni di carcere ( 20 anni nel caso in cui l’imputato abbia dei precedenti) oltre a multe da 26 mila a 260 mila euro “per chi coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce, consegna" qualsiasi tipo di droga, eroina e cocaina come cannabis.
Le misure aggiuntive di pubblica sicurezza contemplano l’obbligo di rientro presso l’abitazione a determinati orari, l’obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana alla polizia, il divieto di frequentare locali pubblici e di allontanarsi dal Comune.
Oltre ad una parificazione tra comunità riabilitative pubbliche e private sia relativamente a programmi terapeutici di recupero sia per forme alternative alla detenzione, la legge ha modificato anche le norme che regolano l'accesso dei tossicodipendenti ai programmi terapeutici: è aumentato da quattro a sei anni il limite di pena entro cui il tossicodipendente può chiedere di tramutare la condanna in un programma terapeutico residenziale in comunità riabilitative.
Questa legge ha abolito la distinzione a livello penale tra le droghe cosiddette “leggere” e “pesanti”: ritiene corretta questa parificazione? Quali conseguenze avrà sulla vita dei giovani?

di Ambra Lanzi

fonte: http://risky-re-coca.splinder.com