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Stalking e web

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Lo stalking, dall’inglese PERSEGUITARE, indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che tormenta un'altra persona: perseguitandola può indurle persino stati, di ansia e paura, tali da comprometterne il normale svolgimento della propria vita quotidiana. Solitamente avviene mediante ripetuti e, spesso incessanti, tentativi di comunicazione verbale e scritta, appostamenti ed intrusioni nella vita privata (ecc).
Lo stalking può nascere dal complicarsi di una relazione interpersonale e chiunque può esserne vittima; si identifica in un modello comportamentale che opera intrusioni costanti nella vita pubblica e privata di una persona.

La legge 38 del 2009 lo ha introdotto come reato nel nostro ordinamento giuridico, intendendo con il termine STALKING, qualsiasi serie di atti persecutori reiterati, di aggressioni psicologiche e molestie, condotti con le più svariate modalità, e-mail, sms, telefonate, appostamenti, pedinamenti, minacce, ecc., tali da cagionare un perdurante stato di ansia e paura in chi li subisce; per esso la legge prevede condanne da 6 mesi a 4 anni di reclusione.

Alcuni punti della legge non sono ancora molto chiari, in particolar modo quelli concernenti lo stalking a mezzo web, in parte a causa della recente introduzione nel nostro ordinamento di questo reato ed in parte della carente, per non dire inesistente legislazione che regolamenti internet.

Lo stalking, infatti, per le sue modalità applicative ha trovato un terreno molto fertile anche in internet, dove in vista della sua ampia diffusione e’ stato ribattezzato cyberstalking.

Cos’è dunque il cyberstalking?
Una definizione non esiste ma il termine e’ per lo più utilizzato per indicare l’uso di internet, della posta elettronica o di altri dispositivi di comunicazione elettronica per molestare una persona. Questa molestia, che spesso prende le caratteristiche di una persecuzione ossessiva, generalmente comprende comportamenti fastidiosi o minacciosi compiuti ripetutamente nei confronti della vittima, come ad esempio l’invio senza il consenso della persona offesa di grandi quantità di e-mails, o anche solo il ripetuto invio di e-mails, non sollecitate, dai contenuti offensivi o sgradevoli per il soggetto passivo (spamming), l’intrusione nel sistema informatico della vittima tramite programmi volti ad assumerne il controllo o a danneggiarlo (virus), o addirittura l’impersonificazione della persona offesa su internet (in chat, newsletters, social network) spesso in contesti diffamatori (come siti di genere erotico), la pubblicazione sulla rete di siti o informazioni dai contenuti minacciosi o offensivi riguardanti la vittima. Le conseguenze sono facilmente immaginabili: in breve tempo la reputazione, la libertà e la sfera personale del malcapitato saranno gravemente compromessi ed egli non potrà più serenamente svolgere le proprie normali interazioni per essere continuamente tormentato.

Tali comportamenti è evidente ingenerino nella vittima un evidente cambiamento delle proprie abitudini ed uno grave e reale stato di paura e di ansia, proprio perche le molestie commesse con il mezzo del computer ed attraverso internet spesso sono addirittura più gravi e lesive di quelle per così dire “tradizionali” proprio per la “garanzia di anonimato” che offre la rete allo stalker (garanzia di anonimato che fortunatamente, alle volte, è solo illusoria, venendo sgominata poi dalle forze dell’ordine competenti in materia, in primis dalla polizia postale).

Non va, pertanto, sottovalutata la pericolosità del cyberstalking: la minima imprudenza in ordine alla diffusione dei propri dati anagrafici può essere drammaticamente pericolosa, internet infatti e una sorta di “mondo parallelo” dove è assai facile mascherare e manipolare la realtà, per questo la navigazione in internet e sempre rischiosa, tanto più che un numero sempre più elevato di persone utilizza il personal computer come una sorta di domicilio virtuale dove inserire dati personali, foto, video, documenti attinenti a passatempi, alla famiglia, al lavoro, senza considerare, o comunque sottovalutando il fatto che un p.c. connesso ad internet, qualora non sia adeguatamente protetto (alle volte anche se adeguatamente protetto) può divenire facile preda di intrusioni esterne e di molestie praticate mediante la violazione del sistema informatico; è come se fornissimo al molestatore le chiavi della nostra casa.

Il fenomeno del cyberstalking in America ed in Gran Bretagna e ormai ampiamente conosciuto e combattuto, dove da tempo sono state create associazioni per offrire assistenza alle vittime, ora, finalmente anche in Italia si sta cominciando a prendere atto di questa problematica, il cui impulso decisivo e sicuramente stato rappresentato dalla introduzione formale nel nostro ordinamento del reato di stalking.

3 COMMENTS

  1. Aneddoto
    Volevo raccontare un aneddoto ma non voglio firmarmi. Io sono dell’opinione, questa sì non assoluta ma contestabilissima, che tutti noi siamo potenziali stalker nel momento in cui ci innamoriamo. Perchè una volta mi fu addotta l’accusa da parte di un dottore e poi ritirata dalle stesse infermiere che mi curavano per l’accentuarsi di una situazione ossessiva nei confronti di una ragazza. La cura funzionò. Tuttavia oggi nessuno dei due riesce a reggere la presenza dell’altro ed esco quando sono sicuro di non incontrarla.

    (Commento firmato)

  2. I comportamenti molesti sul web
    Desidero fare i complimenti alla collega Angela Zannini che, con molta professionalità, ha trattato un argomento molto delicato e, devo dire visti anche i commenti che leggo, poco conosciuto nei suoi aspetti giuridici. Relativamente allo stalking, vista la diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione, si ha necessità di individuare il limite entro il quale il comportamento dell’utente informatico è da dichiarare legittimo o meno. Pertanto brava la collega Zannini a cui vanno i miei personali complimenti.

    (Avv. Rosa Federici)