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Il Comune di Busana approva una mozione per l’introduzione del “testamento biologico”

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Riceviamo e pubblichiamo.

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Comunichiamo che nella seduta consigliare di ieri sera è stata approvata dal Consiglio comunale di Busana una mozione finalizzata all’introduzione di un registro destinato alla raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari (il cosiddetto “testamento biologico”) per tutti i cittadini che ne facciano richiesta. Nella fattispecie, per “dichiarazione anticipata di trattamento sanitario” si intende un documento legale redatto da una persona nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, in cui si dichiara, qualora un individuo si trovasse nella condizione di stato vegetativo in base ad un rigoroso apprezzamento clinico irreversibile e non vi fosse alcun fondamento medico che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pur flebile, recupero della coscienza e di un ritorno alla percezione del mondo esterno, di voler sospendere qualsiasi forma di trattamento terapeutico forzato compresa la nutrizione e l’idratazione forzata.

Riteniamo che l’introduzione di tale registro, analogamente a quanto già previsto dalla maggior parte dei paesi europei nonché di quanto già introdotto da altri comuni nel nostro paese (ed anche qualcuno in provincia di Reggio), sia anzitutto una conquista di civiltà ed una chiara affermazione di liberalismo civile che va a colmare un vuoto normativo a carattere nazionale.

Premettendo che tale possibilità è ovviamente facoltativa ed evidentemente limitata ai casi in cui la capacità comunicativa del soggetto interessato rispetto ad un trattamento sanitario da applicare o rifiutare sia nulla (quindi caso del tutto differente rispetto all’eutanasia) ed in cui vi sia una condizione di stato vegetativo irreversibile in cui un dato soggetto sia tenuto in vita, animato ed idratato forzosamente (il cosiddetto “accanimento terapeutico”), pensiamo che tale deliberazione consiliare sia un segnale chiaro rispetto all’esigenza di affermare la piena ed inviolabile autodeterminazione individuale e l’altrettanto doverosa libertà di scelta di una cura.

E’ assolutamente paradossale che ad oggi, in Italia, ciascun malato anche molto grave abbia il diritto costituzionale di rifiutare una cura ma non possa, in caso di stato vegetativo irreversibile, fare valere la propria volontà rispetto all’accettazione o meno di una idratazione forzata.

Vogliamo altresì affermare – casomai ce ne fosse bisogno – che riguardo ai temi etici tutte le diverse sensibilità morali, le molteplici concezioni filosofiche, le differenti fedi religiose costituiscono un sicuro arricchimento del dibattito politico pubblico; ma che, in ultima analisi, le deliberazioni normative tanto dello Stato quanto dell’ente locale debba rispondere a requisiti di laicità e rispetto del pluralismo delle diverse concezioni etiche e valoriali dei cittadini.

Nella delicatezza dei temi etici, a maggior ragione nel momento di maggior sofferenza di un individuo e delle persone che lo affiancano nella malattia irreversibile, crediamo che l’esclusiva competenza di una scelta debba essere della persona nell’intimo della propria coscienza. Né lo Stato arbitrariamente, né alcuna confessione religiosa, possono inquinare pubblicamente quello che è uno dei cardini del nostro ordinamento costituzionale: la libertà individuale ed in particolare la libertà di cura.

(Marco Costa, assessore, Rifondazione Comunista – Federazione Sinistra; Daniele Beccari, consigliere comunale, Rifondazione Comunista – Federazione Sinistra)

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Il documento è stato approvato dal Consiglio comunale di Busana il 4 febbraio 2010 con 8 favorevoli, 1 astenuto e 2 contrari.

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MOZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI

Il Consiglio comunale di Busana:

premesso che:
- per “dichiarazione anticipata di trattamento sanitario” si intende un documento legale redatto da una persona nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, in cui dichiara, qualora si trovasse nella condizione di stato vegetativo in base ad un rigoroso apprezzamento clinico irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pur flebile, recupero della coscienza e di un ritorno alla percezione del mondo esterno (con riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione del 16 ottobre 2007 n°21748), dichiara di voler sospendere qualsiasi forma di trattamento terapeutico compresa la nutrizione e l’idratazione. Esso potrà costituire un efficace e importante riferimento del medico in merito alla volontà del paziente che si trovi nell’incapacità di esprimere il proprio diritto ad acconsentire o non acconsentire alle cure proposte, anche in caso di contenziosi terapeutici;
- le “dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari” non sono presenti, fino ad ora, nella legislazione italiana sotto forma di leggi specifiche. L’articolo 32, comma 2, della Costituzione stabilisce che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può violare in alcun caso i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un “diritto perfetto”, che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l’articolo 13 della Costituzione afferma che “la libertà personale è inviolabile”, rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia il problema si pone nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà di rifiutare determinate terapie;

considerato che:
- la carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce (Titolo I Dignità, art. 3 Diritto all’integrità personale) che il consenso libero e informato del paziente all’atto medico non debba essere visto soltanto come requisito di liceità dei trattamenti, ma deve essere considerato prima di tutto alla stregua di un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, afferente al più generale diritto dell’integrità della persona;
- la Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina di Oviedo del 4 aprile 1997, ratificata dal Governo italiano ai sensi della Legge n°145 del 28 marzo 2001, sancisce all’articolo 9 che “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione”. Nell’articolo 5 si afferma che il dissenso da parte del paziente è vincolante per il medico;
- il Comitato nazionale di bioetica si è espresso in data 18 dicembre 2003 precisando che “appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate […] che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina”. Inoltre specifica che “le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall’interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà”;
- il Nuovo Codice di Deontologia medica, adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all’articolo 16 che “il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato”, all’articolo 35 sancisce che “il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente […] In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti […] curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona”. Inoltre, all’articolo 38, si afferma che “il medico deve attenersi […] alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi […] Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tener conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”;
- il Consiglio nazionale della Fnomceo ha sviscerato il problema in un documento del 18 giugno 2009, dal titolo La questione del fine vita va risolta tra medico e paziente, la legge c’entra poco e pubblicato sulla rivista ASI nel numero 25, in cui si dichiara che “Su queste delicate ed intime materie il legislatore dovrà intervenire formulando un “diritto mite” che si limiti cioè a definire la cornice di legittimità giuridica sulla base dei diritti della persona costituzionalmente protetti, senza invadere l’autonomia del paziente e quella del medico prefigurando tipologie di trattamenti disponibili e non disponibili nella relazione di cura” (p. 5);

preso atto che:

- in questo scenario l’ente Comune è nella possibilità giuridica ad amministrativa di farsi promotore di atti amministrativi volti ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle “dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari”. Rientra, inoltre, tra le sue competenze l’istituzione e l’attivazione di un servizio con forte rilievo sociale ed in grado di garantire pienezza dei diritti di cittadinanza a tutti i cittadini;

tutto ciò premesso,

il Consiglio comunale di Busana impegna la giunta comunale affinché:
- sia predisposto, entro il 28 febbraio 2010, sulla base di uno schema uniforme di atto, un registro che raccolga le “dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari” denominato Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari. Nel suddetto atto, ogni cittadino interessato, residente nel territorio comunale, può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari nell’eventuale condizione di trovarsi incapace di esprimere la propria volontà;
- si verifichi, qualora la dichiarazione contenga l’indicazione di un incaricato in qualità di delegato a manifestare ai medici curanti l’esistenza di tale dichiarazione, l’apposizione della firma dell’incaricato stesso per conoscenza e accettazione, autenticata anch’essa dal funzionario comunale.
- siano trasmesse periodicamente le dichiarazioni raccolte ai soggetti istituzionali delegati per legge alla pubblicizzazione, nelle more della entrata in vigore di una normativa nazionale che regolamenti la materia, in particolare:
A. al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, affinché la dichiarazione venga inserita nella tessera sanitaria personale del dichiarante;
B. all’ARSAN e all’assessorato regionale alla sanità, affinché provveda ad istituire un registro provvisorio regionale, nelle more dell’entrata in vigore di una legislazione nazionale in materia;
C. all'Ausl competente per territorio, affinché anch’essa istituisca un registro provvisorio, nelle more dell’entrata in vigore delle leggi regionali e nazionali che regoleranno la materia;
D. al medico di famiglia della persona che ha sottoscritto la “dichiarazione anticipata di trattamenti sanitari”, affinché ne tenga debito conto in ogni momento del percorso medico-assistenziale della persona che ha espresso la volontà;
- sia promossa l’informazione sul tema ai cittadini e data maggior diffusione possibile al Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari, utilizzando i canali informativi comunali (sito internet dell’Unione dei Comuni ed il bollettino periodico informativo dell’Unione), in modo che ogni cittadino possa o meno usufruire di tale opportunità;
- sia individuata una figura di riferimento per i cittadini volta al completamento delle informazioni.

Si delega il segretario comunale a trasmettere la presente mozione al Presidente della Camera, al Presidente del Senato, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, al Comitato Nazionale di Bioetica, all’assessorato regionale alla Sanità e all’Ausl competente per territorio.

La mozione è dichiarata immediatamente esecutiva.

2 COMMENTS

  1. Sono per la difesa della vita
    Le determinazioni assunte dal Consiglio comunale di Busana non possono passare inosservate. Ritengo preoccupante quanto è stato deliberato in quanto identifica nello Stato l’unico soggetto che deve dare garanzie e tutele alle libertà singole. E la centralità della vita umana dove va a finire? Chi ha avuto il coraggio di presentare una mozione fotocopia di quella presentata al Comune di Cavriago avrebbe dovuto leggere attentamente anche gli interventi dei vari consiglieri e forse questo sarebbe servito a riflettere sui valori che fortunatamente sono ancora nel nostro paese, fortemente ancorati al diritto alla vita. La mozione approvata è una evidente forzatura sul dibattito in Parlamento che ha toccato momenti drammatici in presenza del caso Englaro. Auspico che le determinazioni assunte dal Consiglio comunale si traducano in una indispensabile informazione e dibattito che devono coinvolgere tutta la cittadinanza.
    Una curiosita: ma il programma elettorale di chi ha vinto le elezione prevedeva che sul diritto alla vita si rispettassero le varie convinzioni politiche religiose e individuali oppure prevedeva sul testamento biologico altre cose? Forse non diceva nulla. Una cosa per me è chiara: non accetto che un ente pubblico possa ridurre il problema del rispetto della vita all’istituzione di un registro dove il singolo dichiara quando è in vita le sue intenzioni che riguardano le ultime ore della sua vita medesima. Sul testamento biologico si deve discutere, ma forzature amministrative come quella avvenuta sono da respingere.

    (Marino Friggeri)

  2. Una riflessione
    Mi dispiace non aver partecipato al Consiglio comunale di giovedì 4 febbraio, per impegni di lavoro che non mi è stato possibile rinviare. Il risultato della votazione riguardante la “mozione Costa-Beccari” mi ha lasciato perplesso e sbalordito, perchè non mi aspettavo che la maggioranza del Consiglio comunale di Busana fosse così preparata e sicura di adottare uno strumento riguardante un tema così delicato come la fine di una vita umana. Anche la scienza, recentemente, sta studiando ed elaborando risultati di tipo sperimentale sulla coscienza di persone in stato vegetativo e sulla loro capacità di comunicare, giungendo a tesi stupefacenti.
    Certamente come cattolico condivido quanto detto dai vescovi: “La vita umana è un bene inviolabile e indisponibile e non può mai essere legittimato e favorito l’abbandono delle cure, come pure ovviamente l’accanimento terapeutico, quando vengono meno ragionevoli prospettive di guarigione. La strada da percorrere è quella della ricerca, che ci spinge a moltiplicare gli sforzi per combattere e vincere le patologie – anche le più difficili – e a non abbandonare mai la speranza” e come cittadino e consigliere comunale credo sarebbe stato più opportuno affrontare il problema in altro modo, a seguito di incontri e dibattiti pubblici con persone autorevoli dal punto di vista etico, giuridico e medico.
    Il risultato della votazione lascia l’amaro in bocca per l’assoluta sicurezza dimostrata da chi si è espresso a favore, ma ancor più triste è leggere il commento dei proponenti la mozione, che salutano l’istituzione del registro come una conquista di civiltà e con tanto di firma di appartenenza politica. Io di dubbi ne ho molti e questo è quello che mi si presenta in questo momento: non sarebbe una vera conquista di civiltà il non abbandonare il malato e la sua famiglia, condividendo le loro difficoltà ed offrendo loro un modo dignitoso di vivere la sofferenza.
    Concludo invitando il Consiglio comunale ad affrontare i temi che dovrebbero essergli propri: un’amministrazione puntuale e sensibile ai problemi dei cittadini e del territorio, lasciando legiferare chi ne ha la competenza. Sarebbe stato più opportuno sollecitare il Parlamento al fine di legiferare in merito, con la ricerca di un consenso più ampio possibile, per una legge, comunque a favore della vita.

    (Fabio Leoncelli)