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Il TAR di Parma sospende il piano di controllo (con abbattimento) delle volpi approvato dalla Provincia di Reggio

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La nostra collaboratrice avv. Rossella Ognibene ci comunica che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha accolto la sospensiva richiesta dalle associazioni  Lac - Lega Per L'Abolizione della Caccia e Associazione Vittime della Caccia, Animal Liberation, difese  dall'avv. Massimo Rizzato.

La Provincia di Reggio Emilia sarà anche chiamata a pagare le spese legali.

Ma il dato più importante è che dal 7 novembre si  sospende la deliberazione 10 luglio 2012 n°187 della Giunta provinciale di Reggio Emilia e quindi è sospesa l’efficacia del piano di controllo della volpe.

Il controllo della specie e quindi il suo abbattimento ora è bloccato; non si potrà più sparare alle volpi.

Oggetto del contendere la impugnazione  della deliberazione 10 luglio 2012 n°187, con la quale la Giunta provinciale di Reggio Emilia ha approvato il piano di controllo della specie “volpe”.

La sospensione è stata pronunciata nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 ed è molto argomentata, contenendo una chiara censura dell’operato della Provincia. Il giudice amministrativo osserva che  le associazioni di protezione degli animali hanno impugnato la deliberazione di approvazione del piano di controllo della volpe, piano che consiste, in sintesi estrema, nell’abbattimento a fucilate dei capi ritenuti in eccesso.

In particolare il TAR ha ritenuto fondato il motivo di doglianza che attiene alla violazione dell’art. 19 della legge caccia, per mancata dimostrazione della impossibilità di controllare la specie con i metodi ecologici che a norma dell’articolo citato vanno impiegati in via prioritaria.

Il TAR accoglie il ragionamento delle associazioni di protezione animale in quanto effettivamente né il provvedimento impugnato né il correlato parere dell’ISPRA spendono parole sulla possibilità di utilizzare mezzi di controllo ecologici della specie considerata. Né può obiettarsi, come fa la Provincia, che l’atto impugnato andrebbe inserito nel contesto di analoghi interventi posti in essere sin dal 2003, se non altro per la logica possibilità che dall’epoca i presupposti di fatto siano mutati.

Ma non finisce qui, perché il TAR decide anche in relazione alle spese di fase cautelare del ricorso delle associazioni, condannando la Provincia al pagamento in favore delle associazioni ricorrenti delle spese della fase cautelare, che liquida in € 2.000 oltre accessori di legge.

La sentenza sarà emessa alla udienza pubblica del 23 ottobre 2013.

 

2 COMMENTS

  1. Adesso gli eroi dei due mondi che salvavano interi paesi dalla terribile minaccia delle volpi che diranno? E soprattutto ora saremo costretti a richiuderci con i nostri gatti nelle nostre abitazioni..? Per fortuna la Provincia e i suoi dirigenti stanno chiudendo i battenti, in modo che non possano più partorire idee così assurde….

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