Home Società Contro lo sfruttamento minorile sotto l’aspetto sessuale e la pornografia

Contro lo sfruttamento minorile sotto l’aspetto sessuale e la pornografia

7
3

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo scorso il decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, attuativo della Direttiva comunitaria 2011/93, finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto l'aspetto sessuale e la pornografia.

Ci scrive Silvana Aguzzoli: "Tale provvedimento, all'art. 2, interviene sul D.P.R. n. 313/2002 introducendo l'art. 25-bis il quale afferma che chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne ai sensi degli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undieces del codice penale e l'assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori".

"Il datore di lavoro  o l'associazione che non adempie a tale obbligo è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 10.000 e 15.000 euro. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 6 aprile, trascorsi gli ordinari 15 giorni di  'vacatio'".

"Indubbiamente, il campo di applicazione è molto largo, sol che si pensi, ad esempio, alle scuole,  agli asili, alle palestre, alle piscine, agli autisti degli scuolabus, ecc. La competenza all'applicazione del provvedimento sanzionatorio sembrerebbe essere in capo anche agli organi di vigilanza del Ministero del lavoro (ma qui è doveroso attendere un chiarimento amministrativo) atteso che tale certificato verrà ad assumere la veste di documento necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa, quand'anche volontaria".

 

3 COMMENTS

  1. Con questo ulteriore pezzo di carta potremo certamente essere tutti tranquilli. Mi sorge però un dubbio: detto certificato per quanto tempo ha valore? Come si farà a sapere se il maestro di tennis (è un esempio) che ha prodotto oggi un bel certificato penale non sarà domani condannato per un reato contro minori? Ogni quanti anni, mesi, settimane, giorni il certificato andrà richiesto dal presidente dell’associazione sportiva al povero istruttore?

    (Lorenzo)

    • Firma - Lorenzo
    • Il certificato penale riporta una scadenza che normalmente è di tre mesi, nel testo del decreto non se ne parla, quindi senza chiarimenti ogni tre mesi se ne dovrebbe chiedere uno nuovo… Speriamo vivamente che si rendano conto della inutile burocrazia che si verrà a creare senza parlare delle spese. Se poi pensiamo a tutti i reati che vengono commessi da persone formalmente “pulite” viene ancor più il nervoso… Speriamo esca qualche semplificazione…

      (Aguzzoli Silvana)

      • Firma - AguzzoliSilvana
  2. A seguito dell’emanazione del D.Lgs n. 39/2014 che impone, a
    coloro che impiegano soggetti in attività a contatto diretto e
    regolare con minori, di richiedere agli stessi il certificato penale del casellario giudiziale, il Ministero della Giustizia il 3 aprile 2014 ha pubblicato sul proprio sito internet una circolare e due note di chiarimenti sull’argomento. Viene precisato che l’obbligo attiene i soli rapporti di lavoro stipulati a partire dal 6 aprile 2014, pertanto non riguarda i soggetti eventualmente impiegati come volontari (ad esempio nelle
    associazioni culturali, sportive, ecc.), e che nelle more del rilascio di detto certificato il datore di lavoro potrà far sottoscrivere al lavoratore una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

    (Aguzzoli Silvana)

    • Firma - AGUZZOLISILVANA