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Furto di tartufi? Per l’Associazione tartufai reggiani, un fatto infondato

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Riportiamo, in merito all’articolo su un 60enne reggiano denunciato per furto in una tartufaia (https://www.redacon.it/2019/03/02/baiso-denunciato-dai-carabinieri-ladro-nella-tartufaia/ ), una nota pervenuta dall’Associazione tartufai reggiani.

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“Trovo le accuse di furto di tartufi, per quanto riguarda la presunta tartufaia sita a Levizzano di Baiso totalmente infondate”.

È così che esordisce il presidente dell’Associazione tartufai reggiani Costi Lino, in merito alla notizia trafilata su tutti i giornali locali e non solo riguardate il “furto di Tartufi” nel baisano. Continua: “Il Tartufo al suo attuale status giuridico è un prodotto del sottobosco definito res nullis ossia ‘cosa di nessuno’, o ‘di chi lo trova’.

L’unico modo per avvalersi del diritto di proprietà di questo prezioso fungo è costituendo una tartufaia coltivata o controllata come previsto dalla legge quadro 752/85 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e ribadito anche nella legge regionale della Regione Emilia-Romagna n.17 (Modifiche alla legge Regionale 2 Settembre 1991, n.24 “disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”) del 2016, e a quanto mi risulta questo caso non rientra nelle condizioni per avvalersi di questo diritto”.

L’Associazione tartufai reggiani è l’associazione più rappresentativa sul territorio e si occupa non solo della tutela e della promozione del tartufo, ma si batte per i diritti del tartufaio per la pratica della “libera cerca”.

“L’articolo 3 della legge quadro nazionale 752/85 stabilisce che la raccolta e la ricerca può essere praticata liberamente (previo il rilascio di un apposito tesserino e il pagamento di una tassa annuale presso la regione  di residenza) nei boschi e nei terreni non coltivati, sempre ad eccezione di tartufaie coltivate (impianti ex-novi) e tartufaie controllate dove i conduttori o i proprietari hanno il diritto di riservarsi la raccolta e la proprietà di esso. Ma in entrambi i casi c’è un iter da seguire per avere questi riconoscimenti come previsto dalla legge quadro, e inoltre devono essere segnalate con apposite tabelle rilasciate dalla regione, le quali devono essere posizionate secondo direttive precise in modo da essere visibili una dall’altra e avere un’altezza da terra minima.

Secondo il mio parere il malcapitato tartufaio non ha rubato nulla in quanto legalmente i tartufi di quel terreno non sono di proprietà della signora, detto ciò, non toglie il fatto che è entrato in una proprietà privata recintata senza nessun permesso, facendo una violazione di proprietà privata”.

Prosegue Costi: “Purtroppo negli ultimi anni sono sempre più presenti queste recinzioni dentro i boschi o prati non coltivati, dove con la scusa che ‘nel mio faccio ciò che mi pare’, la maggior parte delle volte sono le prime ad essere irregolari, dichiarando di essere fondi adibiti a pascoli di bovini o pollai, quando invece il loro reale scopo è un altro. Nel comune di Baiso non risulta essere l’unico caso di questo tipo. Certo, chiunque può fare un fondo chiuso, rispettando i requisiti previsti dalla legge, ma il diritto di proprietà sul tartufo è un'altra cosa. Detto ciò ritengo inutile stimare cifre di danni subiti visto che il tartufo non è prettamente di proprietà della Signora ma è di chi lo trova.

Tra l’altro dubito sulla legalità di avvalersi di foto o video di una foto-trappola se l’area non viene segnalata da gli appositi cartelli di avviso di area videosorvegliata e se sprovvista delle concessioni previste dalla legge (violazione sulla Privacy).

Mi piacerebbe chiedere alla proprietaria del fondo, visto che è una rinomata tartufaia che pratica la raccolta non solo nella sua proprietà, ma anche in proprietà altrui, cosa penserebbe se si trovasse delle recinzioni simili anche nei boschi di proprietà altrui come ha fatto lei?  Purtroppo veniamo da un po’ più lontano che la signora come storia, confrontandoci con altre associazioni di varie regioni d’Italia e conoscendo realtà diverse, sappiamo benissimo le problematiche che emergono in queste situazioni.

Voglio precisare che non sto e non voglio prendere le parti di nessuno, sto solo dando il mio parere conoscendo la materia di discussione ‘forse’ un po’ meglio di altri”.

“Quest’anno, essendo stato un anno particolarmente produttivo in alcune zone - continua Costi - si sono verificate varie problematiche sia di ordine pubblico che di sicurezza per i raccoglitori di tartufi: ci sono stati diversi casi di avvelenamenti di cani tramite esche avvelenate, confermate anche dai servizi veterinari, e danni a mezzi come gomme  tagliate e vetri frantumati alle autovetture dei mal capitati.

Come associazione abbiamo fatto diverse segnalazioni agli organi preposti, al prefetto, e a chi dovrebbe eseguire i controlli segnalando le zone più ‘calde’, ma purtroppo senza avere riscontri o nel peggior caso neanche risposta. Sicuramente questo sarà tema di discussione nelle sedi della Regione Emilia-Romagna in occasione della prossima Consulta per la tutela e la valorizzazione del Tartufo”.

 

11 COMMENTS

  1. La signora in questione avendo recintato CASA PROPRIA che regole viola? Se uno entra in casa “mia”, mi fa svariati danni per anni e nel mentre RUBA il “MIO” tartufo dato che è nella “MIA” TERRA, dovrei farmelo andare bene? Vorrei vedere se succedesse al sig. Costi, se qualcuno entra in casa sua a rubargli il tartufo se ne è felice…. BEATA INCOERENZA

    Z.

    • Firma - Z.
  2. Sarebbe come dire che uno a casa sua se trova in giardino reperti archeologici diventano suoi di diritto. Sarebbe come dire che se fai trekking nei boschi e calpesti terreno altrui commetti un reato, sarebbe come dire che se raccogli funghi o fiori spontanei sei un ladro. No, non funziona così per fortuna ci sono delle regole che determinano i limiti. Il tartufo è regolamentato in tal senso. Il signor Costi è stato chiarissimo nella tua proprietà puoi riservarti la raccolta se adempi a dei doveri che prevede la legge. Avanti così Costi. Il mondo abbonda di furbetti… Beata ignoranza.

    Pippo

    • Firma - Pippo.
  3. Bene, ne approfitto perché il dibattito può essere interessante e costruttivo:
    Rimanendo fermi su ciò che dice la legge, ci sono normative che regolamentano la raccolta la ricerca e la commercializzazione del bene in oggetto (il tartufo), e qui si parla solo di applicarle e di farle rispettare. Per quanto riguarda la nostra Regione ho dato tutti i riferimenti normativi del caso, dunque con l’ausilio di internet si possono verificare e consultare (preciso che non le ho scritte io, almeno per il momento!). Detto ciò ci sono dei regolamenti da rispettare sia per la richiesta dei fondi chiusi. Certo che ognuno è libero rispettarle o fare come meglio crede. Non voglio fare l’avvocato di nessuno, visto che in un primo momento poteva sembrare il contrario e ho specificato (spero anche in modo chiaro e preciso) che il tartufaio ha fatto una violazione di proprietà privata, e di ciò visto che c’è una denuncia in corso, saranno le autorità competenti ad accuparsene. Per quanto riguarda il diritto di proprietà sul prodotto l’unico modo è tramite una concessione di tartufaia coltivata, vale a dire con un impianto ex novo, dunque con l’innesto di piante micorizzate (e aggiungerei in Emilia-Romagna è richiesta anche la certificazione di un ente che dice che sono miccorizzate alla specie dichiarata) o la concessione di una tartufaia controllata.
    Entrambe hanno il loro iter legislativo, la controllata deve avere certi criteri e rientrare dentro certi parametri, oltre ad avere i propri costi di gestione. In questi questi due casi si ha il diritto di proprietà sul tartufo e dunque (a mio parere) anche la validità di una denuncia per furto e dunque perseguibile dall’articolo 624 del codice penale. E qui si parla di diritto, non di opinioni o simpatie anche se l’Italia è la terra dei cachi e dei furbetti! (Cristian non voglio giustificare nessuno, anzi condanno la violazione della proprietà privata). Premesso il tutto, si sono già espressi più di una volta il Tar, la Corte dei conti e la Cassazione su diatribe simili e dunque in questo caso l’uso del possessivo “il MIO tartufo” trova il tempo che trova. Personalmente (visto per la posizione che ricopro e per la mia esperienza) invece ho la mia idea per quanto riguarda la gestione del territorio. Come ho citato nel mio articolo ho visto e assistito più di una volta a cosa portano queste cose: ti posso dire Cristian che quest’anno ci sono stati vari casi di avvelenamento di cani e più di un caso proprio nel comune di Baiso, sarà un caso o forse no, ma la stupidità umana non ha limiti, oltre a vari incidenti ad autovetture ecc. (per il maltrattamento di animali o avvelenamento c’è il penale). Secondo me mantenere un territorio libero e fruibile è nell’interesse di tutti. Purtroppo è innegabile che nel nostro hobby girano anche dei soldi (ricavi dalla vendita del tartufo) e questo sicuramente non aiuta per una serie di fattori (gelosie invidie ecc.) a rispettare le regole, come presidente condanno tutti questi comportamenti. Aggiungo che la politica locale che nazionale non ci aiuta: ho una serie di segnalazioni (in alcuni casi con orari precisi e targhe) fatte agli organi addetti ai controlli di cui alcuni non mi hanno nemmeno mai risposto, altri mi han risposto dicendo che non sapevano di chi erano le competenze, e questo non va bene (se non ci sono controlli è inutile che ci siano anche delle regole). Voglio proprio vedere, visto che quest’anno si ipotizzano 100 nuovi tartufai neofiti nella provincia di Reggio Emilia come i nostri politici intendono gestire il territorio, se avallando riserve ad personam o far sì che tutti gli aventi a diritto praticano il proprio hobby (pagando la tassa regionale prevista) in totale libertà (per quello che dice la legge) e sicurezza. Potrei stare qui a parlare per ore, ma non voglio fare polemiche sterili. Spero di aver risposto a ciò che mi è stato chiesto.

    P.s. Il mio prossimo articolo sarà sulla riforma fiscale riguardante il tartufo e sulle nuove regole sulla commercializzazione entrate in vigore dal 1 gennaio 2019 riguardanti anche la fiscalità delle aziende agricole e tartufaie controllate.

    Costi Lino

    • Firma - Costi Lino
  4. Come in tutte le cose ci sono persone che capiscono e quelle che fanno finta di non capire. Si sta parlando di anni di danneggiamenti della recinzione, di rimozioni di pali, di stagliuzzamenti di rete metallica. Non so se danneggiassero la proprietà del signor Pippo sarebbe della stessa idea, tartufo o no.

    M.

    • Firma - m
  5. Il suo esempio Caro signor M ricorda quei proprietari di case abusive costruite sulla spiaggia di qualche bellissimo mare che chiedono i danni perché sono stati rotti i vetri delle loro finestre. Certo nessuno ha il diritto di rompere quei vetri ma prima di tutto Ricordiamoci che quella casa andrebbe smantellata immediatamente perché non hai requisiti per stare lì.

    Simone

    • Firma - Simone
  6. Vedo che la signora “M” mostra molto interesse alla cosa, le consiglio prima di commettere errori di giudizio quali sono gli oneri e gli onori che prevedono tali tipologie di fondo. Risulta oltretutto che all’interno del fondo si intersichi anche un Rio demaniale, (regolarmente visibile e registrato a catasto). A detto rio si deve lasciare il passaggio di accesso con distanze minime dall’alveo del Rio da rispettare, come prevede il regio decreto n. 523 del 1904. NON VOGLIO ESSERE RIPETITIVO. Visto che sono stati coinvolte diverse parti lasciamo che siano i rispettivi legali ad occuparsene. Sicuro che si arriverà a determinare quali saranno le parti lese. Se vuole approfondire ulteriormente la posso mettere in contatto con i nostri legali.

    Lino Costi

    • Firma - Lino Costi
  7. Rispondendo al sign m il recinto è stato presentato in comune, però come recinto per bovini che non si sono mai visti, e in secondo luogo è stato recintato un fosso demaniale che non si può quindi veda lei.

    Zaza

    • Firma - Zaza
  8. Furto di tartufi
    Ho letto le considerazioni del signor Costi, Presidente dell’Associazione Tartufai Reggiani, soltanto da poco e sono, come dire… in forte ritardo.
    Innanzitutto premetto che non sono un avvocato ne tanto meno un giurista, e sono anche un “interessato” perché da anni a diversi titoli possiedo con altri alcune tartufaie recintate dove il tartufo nasce spontaneamente, e comunque con attenzioni, anche importanti economicamente, contribuiamo a far riprodurre. Proprio per queste ragioni, negli anni, ho letto molto sulla questione delle tartufaie recintate. Il Gruppo Micologico M. Danesi di Ponte a Moriano, del quale sono socio insieme a un folto gruppo di cercatori di tartufi, mi richiese una sintesi riguardo la ricerca e la raccolta di tartufi e funghi nel “recintato”. Le miee le mie conoscenze di diritto civile sono veramente infime. Ma sono altresì certo che un qualsiasi avvocato si troverebbe in difficoltà ad esprimere un giudizio che riguarda il diritto di proprietà commistionato alle leggi che regolano la raccolta di tartufi e funghi.
    Riassumo la sintesi formulata per il Gruppo Micologico, che è l’estensione di un’idea personale consolidata per ricerca bibliografica, per letture negli anni, per analogie e esperienze dirette di cercatore di tartufi e funghi.

    I tartufi
    Innanzitutto ecco le massime estratte dalle sentenze costituzionali e dalla cassazione penale che riguardano la raccolta di tartufi nelle tartufaie recintate.

    Corte Costituzionale – Sentenza del 13 luglio 1990 n.238, inciso:
    “Pertanto, le concessionarie di aziende faunistico-venatorie che si trovano in terreni coltivati o che, ovunque site, hanno un perimetro chiuso con recinzioni o barriere o palizzate non hanno alcun interesse alla apposizione di tabelle recanti il divieto di raccolta di tartufi, non essendo in esse consentita, secondo l’interpretazione che si è data delle norme applicabili, la libera raccolta.”
    Pronunciandosi sulla legge regionale adottata al riguardo dalla Regione Umbria, la Corte Costituzionale ha ritenuto validi i principi che in Italia (legge 752/1985) consentono il libero accesso dei raccoglitori di tartufi alle tartufaie naturali presenti su fondi appartenenti ad altri soggetti, da un canto, mentre lo vietano in quelle coltivate o controllate, così come all’interno delle aziende faunistico-venatorie che siano debitamente chiuse.

    Corte Costituzionale – Sentenza n.167/2009 Pres. Amirante relatore Napolitano, inciso:
    È vietato raccogliere liberamente i tartufi oltre che nei terreni coltivati anche nei fondi chiusi e recintati, secondo le previsioni del codice civile e, comunque, nelle aziende faunistico – venatorie che sono chiuse con recinzioni, barriere o palizzate, secondo le previsioni delle leggi regionali sulla caccia. In tali ultimi casi, dunque, il diritto di proprietà sui tartufi è riservato dal legislatore a tutti coloro che hanno diritti di godimento o di proprietà sul fondo, anche se non vi sia stata alcuna apposizione di tabelle recanti il divieto di raccolta dei tartufi.

    Cassazione penale, Sez. II, sentenza 11 marzo 2013, n. 1426
    Furto di tartufi
    Estratto: “che si tratta di frutti (tartufi) non necessariamente ascrivibili alla categoria delle res nullius, secondo la normativa speciale di riferimento (L.R. Abruzzo 16 febbraio 1988, n. 22), essendo riservata al proprietario o a chiunque abbia la disponibilità del fondo per legittimo titolo, la facoltà di raccolta esclusiva).
    Massima
    Costituisce reato il sottrarre consapevolmente tartufi da un fondo recintato appartenente a terzi.

    Il diritto di proprietà
    Nell’art. 42 della Costituzione, quello che riconosce la funzione del “diritto di proprietà”, è definito il principio per il quale un proprietario ha il diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo. Tale articolo viene poi integrato con gli art. 832, 840, 841, del Codice Civile che ne legiferano l’applicazione e nei quali vengono definite le caratteristiche generali della proprietà fondiaria, con l’estensione al sottosuolo e tutto ciò che contiene.
    Quindi,
    è accertato che i tartufi nelle tartufaie recintate appartengono al proprietario del fondo o dal possessore a qualunque titolo. Questo è un caposaldo non scardinabile dal quale si possono trarre conclusioni riguardanti la raccolta dei tartufi nelle tartufaie naturali recintate.
    Dalle norme regionali, anche se nessuna di esse lo ha mai sancito, (ma del resto neppure escluso), e dagli incisi delle sentenze richiamate sembra ovvio che il possessore, – che può essere il proprietario o chi ne fa le veci a qualunque a titolo, in sostanza chiunque possieda legittimamente le chiavi per l’accesso- di un tartufaia naturale recintata non sia soggetto a rispettare ne il calendario ne l’orario.
    Per l’orario, in effetti il possessore della tartufaia recintata non si pone in antagonismo con nessuno, nel senso che cercando “fuori orario”, non anticipa possibili “competitor”, ma solo se stesso.
    Per il calendario, il cercatore proprietario e/o possessore a qualunque titolo, essendo il “dominus” ha il potere assoluto sulla sua proprietà recintata e sui suoi prodotti nessuno escluso. Quindi come ha il potere di provocare qualsiasi produzione, sia essa legno, frutta o ortaggio, o fungo, ha altresì il potere di inibirla o finanche al limite di distruggerla. Quindi raccogliendo un tartufo bianco a maggio o a giugno o comunque nel periodo in cui la ricerca è chiusa, può causare danni solo a se stesso.
    Del resto è vero che il proprietario-possessore può esercitare tutte le richiamate prerogative che la legge gli attribuisce anche in una tartufaia non recintata, ma proprio per non averla “difesa” e non aver fatto valere il famoso jus excludendi alios, quindi lasciata al libero accesso anche di altri competitor, si pone in condizioni paritetiche con essi, e deve, in questo caso anche lui, rispettare le norme vigenti per orario e calendario come chiunque.
    Sempre nel caso di tartufaia recintata, l’unico limite che è imposto al proprietario riguardo il calendario – solo per il tartufo bianco – è quello di non poter commercializzare il raccolto fuori periodo di raccolta, aspetto ben definito in materia. Almeno dalla Legge Toscana di riferimento.
    È importante ricordare che nella legge quadro e in quelle regionali MAI sono richiamate le parole “recinzione” o “recintato”, ovviamente per non confliggere con gli aspetti costituzionali che riguardano la proprietà fondiaria.
    I funghi
    Per i funghi epigei non cambia proprio nulla rispetto a quanto scritto. Le conclusioni sono esattamente uguali. In verità non ci sono sentenze costituzionali in merito e i tartufi sono pur’essi funghi.
    Un phamplet dei Carabinieri Forestali nel 2013, “Funghi: bene giuridico protetto, baluardo a tutela della biodiversità forestale” sfiora appena l’argomento “recinzione” nel periodo “….. stabilisce che il proprietario può inibire la raccolta mediante idonea tabellazione e recinzione del fondo. Solo in tal caso, ossia con tabellazione e recinzione dell’intero fondo, il proprietario può esercitare la privativa senza limiti di quantità sui funghi spontanei epigei commestibili del suo fondo”. Ma non approfondisce al riguardo per le evidenti ragioni che ho richiamato.
    Conclusioni
    In sostanza si voleva sapere se fosse sanzionabile il proprietario-possessore di una tartufaia o fungaia recintata che cerca all’interno della medesima, e sorpreso fuori orario dagli agenti di polizia: ebbene se l’agente pensa diversamente da quanto sopra o ha avuto direttive diverse, non è possibile impedirgli di redigere un verbale di contravvenzione. Si aprono allora due scenari:
    – il primo è quello di corrispondere la sanzione con la chiusura del procedimento;
    – il secondo è quello di proporre ricorso al Tar, – e per come la vedo – con notevoli possibilità di accoglimento. In ipotesi proseguire fino alla Suprema Corte.
    Tornando alle considerazioni del Presidente Costi, la sentenza della Cassazione Penale che ho richiamato mi pare più che esaustiva. Il “malcapitato”, potrebbe avere commesso due infrazioni penali: la violazione della proprietà privata, e il furto se ha sottratto tartufi. Semmai non dovrebbe essere sanzionabile sotto il profilo amministrativo, proprio perché li ha raccolti in una proprietà privata, e quindi ad esempio nel caso che non avesse corrisposto la tassa regionale o non avesse rispettato l’orario o il calendario.
    Molti cordiali saluti.

    Maurizio Balli