A seguito di quesiti pervenuti alla Polizia stradale ed anche di alcune segnalazioni relative all’installazione di striscioni e cartelloni pubblicitari posti al di sopra dei cavalcavia stradali o negli imbocchi superiori delle gallerie, vale la pena sottolineare che la normativa vigente – contemplata nel codice stradale – è alquanto chiara e non lascia spazio ad equivoci interpretativi. Secondo l’articolo 23, infatti, nelle ipotesi più gravi è prevista una sanzione amministrativa che può giungere fino a 4.455,00 euro, fermo restando l’obbligo della rimozione del materiale illegittimamente apposto da parte dei responsabili dell’evento pubblicizzato.
Tuttavia, al di là dell’aspetto sanzionatorio, è bene precisare che la preoccupazione maggiore di coloro che posano illegittimamente tale materiale dev’essere quella della responsabilità civile (e non solo) qualora si verifichi un grave incidente stradale. Infatti, il conducente di un veicolo che provoca un sinistro e che abbia ragione a dimostrare che la causa dell’evento (anche parziale) è da addebitare alla distrazione cagionata da un cartello pubblicitario illegittimo, potrà citare in causa - sia in sede civile che penale – colui che l’ha indebitamente apposto e chiedere che la colpa venga dal giudice equamente suddivisa a seconda delle responsabilità.
Per questo motivo, coloro (enti, associazioni, organizzazioni di eventi, ecc…) che intendono apporre pubblicità lungo le strade (siano esse statali, provinciali o comunali) è bene che acquisiscano a priori la necessaria autorizzazione che soltanto l’ente proprietario delle strade può fornire.