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C’è chi dice no

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Lino Franzini
Lino Franzini

"La fusione dei comuni del crinale non è scontata". E' la "promessa" che fa Lino Franzini, combattivo alfiere pro diga di Vetto ma, nella fattispecie, decisamente contro la fusione dei quattro comuni che costituiscono attualmente l'Unione dell'alto Appennino reggiano.

Prima di tutto, una serie di domande: "Il Comune rappresenta la propria famiglia e le proprie origini; perchè buttare via i valori che esso rappresenta? Perchè distruggere l'unica istituzione ancora vicino al cittadino, in particolare a chi ha bisogno? Perchè sull'Appenino reggiano si vogliono cancellare quattro comuni per farne uno solo, ben sapendo che avrà un territorio ingestibile per orografia e per estensione? Perchè accettare un importo in beneficenza per alcuni anni in cambio di questo suicidio?".

"Questa fusione - sostiene Franzini - oltre ad essere il colpo di grazia per Ramiseto, lo sarà per l'intero comprensorio del crinale. Scopo di questa fusione è solo quella di fare il funerale agli attuali quattro comuni e privare la montagna reggiana di un adeguato numero di rappresentanti nei futuri consigli provinciali".

"Smettiamola di raccontarci che questa fusione farà la forza; chi rappresenterà gli interessi della montagna e di Ramiseto in particolare, un comune ubicato interamente sulla valle dell’Enza e fuori dal baricentro del potere posto sulla valle del Secchia? Qualcuno a Ramiseto è ancora disposto a credere alle promesse se in tanti anni non si è neppure riusciti ad avere un collegamento viario decente tra Vetto e Ramiseto mentre dalla variante di S. Polo a Boretto sono state costruite nuove strade ovunque?".

A modo di vedere di Franzini "non è neppure il risparmio che interessa, a Reggio Emilia il risparmio lo si farebbe fondendo alcuni comuni pedecollinari o della pianura che hanno piccoli territori e costi di gestione elevati. Il vero risparmio lo si farebbe a livello nazionale riducendo privilegi e auto blu, tagliando migliaia di sedie inutili, eliminando vitalizi ingiustificati e abbassando stipendi e pensioni d'oro. Inoltre si sappia che lo studio di fattibilità fatto redigere da Toano e Villa durante l'iter della loro fusione ha dimostrato che la fusione fa lievitare certi costi".

"E' implicito che non tutte le proposte di fusione devono essere cestinate a priori: ci possono essere fusioni tra comuni che per specificità geografiche di valle o di viabilità decidono di farlo. Ma non vedo nessuna logica nel fondere questi quattro comuni del crinale; forse ci sarebbe stata più similitudine tra Vetto e Ramiseto, Busana e Collagna, Villa Minozzo e Ligonchio, sempre cittadini permettendo e condividendo. Inoltre sono stati definiti determinati stanziamenti senza avere la certezza degli importi e senza pensare che questa fusione conviene a chi la vuole ed è disposto a pagare per averla".

"Da qui al referendum ne vedremo delle belle sull'Appennino. Per convincere la gente a sostenere questa fusione verrà istituita una campagna pubblicitaria alla 'Berlusconi', estesa e convincente, che coinvolgerà persino i ragazzi delle scuole; tutto questo utilizzando soldi pubblici. Cittadini del crinale, di Ramiseto in particolare, difendete il vostro comune, non fatevi illudere da promesse o campagne pubblicitarie, non permettete che questi comuni siano cancellati; parliamo di unioni e non di fusioni. Credo che chi ama veramente la montagna non porta avanti progetti di fusione ma proponga grandi unioni e proposte di detassazione e di incentivazione per tutte le attività imprenditoriali svolte su queste terre alte".

"Ora - è la conclusione - si entri in Unione e in futuro ogni comune potrà decidere se e con chi fondersi; farlo adesso sarebbe la fine, la fusione è un atto irreversibile".

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Il progetto di fusione dei comuni dell’Unione dell’alto Appennino approda ufficialmente in Regione (13 gennaio 2014)

 

13 COMMENTS

  1. Uno è libero di esprimere il proprio pensiero, infatti ci sarà anche un referendum nel prossimo autunno, ma questo non toglie che l’iter è iniziato e il referendum deciderà la partita. Mi chiedo a quale titolo parla il signor Franzini, chi rappresenta: un partito, il mondo del volontariato, le assiciazioni del territorio, la cooperazione? Se parla a titolo personale mi fa piacere che ci siano persone che dicono la propria idea.

    (Mauro)

    • Firma - mauro
  2. I ragazzi delle scuole, com’è noto, non votano fino al compimento del diciottesimo anno di età (di solito 4^ o 5^ superiore), quindi non si capisce la necessità di andare a parlarvi. Inoltre ci si augura che nessun dirigente scolastico consenta di svolgere un’iniziativa palesemente politicizzata all’interno della scuola. Per quel che riguarda i municipi l’art.16 del Dlsg 267/ 2000 prevede l’istituzione di municipi nei comuni costituiti mediante fusione, quindi non spariranno come lei sostiene se i nostri amministratori si avvarranno di tale normativa. In ultimo vorrei capire quali sono le tanto decantate similitudini con il Comune di Vetto che Franzini va sostenendo (oltre al fiume naturalmente), a livello amministrativo non c’è nessuna esperienza comune, a livello territoriale non mi pare che zone come Succiso e Buvolo siano simili e, in ogni caso, perché continuare a parlare di una cosa che comunque non si farà?

    (MD)

    • Firma - MD
  3. Vorrei sapere, gentilmente, dai nostri amministratori, se il referendum che ci sarà a fine anno deciderà se fondersi o no, oppure se rimarrà semplicemente consultivo. E’ necessario sapere questa informazione prima di iniziare un dialogo costruttivo. Grazie.

    (Liliana Dazzi)

    • Firma - Liliana Dazzi
  4. Salve a tutti. Non riescono ancora a capire, le persone vecchie dentro, che la fusione per i comuni della montagna sia indispensabile, perchè confluire in una unione con Castelnovo, con 4500 abitanti e un territorio molto vasto, porterebbe ad avere un notevole peso politico. Le municipalità rimarrebbero e si abbasserebbero i costi della politica. Mi dispiace, caro Franzini, con tutto il rispetto, ma lei sembra che venga da Marte… Cordiali saluti.

    (Dino Donatelli)

    • Firma - Dino Donatelli
  5. Non entro nel merito di fusione sì o fusione no e neppure se alla montagna potrebbero dare più forza quattro sindaci o un solo sindaco di un comune più grande, ma la cosa che sorprende è la disinformazione che ancora esiste nella gente. Volevo dire alla signora che si firma “Gc” che in unione con Castelnovo ci dovrà andare comunque, anche se si farà la fusione. Per cui se ritiene che Castelnovo non darà benefici concreti, che non comprendo quali benefici potrebbe dare o non dare, non li darà neppure dopo la fusione. Una cosa è certa: per ora sento solo promesse e non so se mi conviene ridere o piangere sapendo come andrà a finire.

    (Silvia)

    • Firma - Silvia
  6. Certo che chi sta nella plancia di comando a Roma o a Bologna (alias Roma 2) con questa spending review ne ha fatta di demagogia a buon mercato! Ha perfino convinto la gente che sia necessario eliminare le province trascurando di fare lo stesso battage su una quantità di enti paralleli che invece costano e intralciano in modo rovinosissimo. La fusione credo che vada intesa come “opportunità” da non togliere dalle prospettive di chi abita nei 4 comuni interessati, non come un vincolo dato che il referendum mi risulta abbia avuto riconosciuto dall’attuale Unione un valore decisivo e non solo consultivo. Nel frattempo dalle sponde del Tevere echeggiando fino al Reno escono delle news in materia che rimettono in gioco un po’ tutta la partita.

    (Javert)

    • Firma - javert
  7. Signor Javert, fino ad oggi i nostri politici hanno sempre parlato di referendum consultivo e si sappia che questo tipo di referendum avrebbe una ben specifica connotazione, ossia quella di non essere decisionale, quindi aspettiamo una risposta da un amministratore in carica. Se Lei lo è, si firmi con nome cognome e carica rappresentata, perchè il cittadino ha il diritto di essere informato e il politico ha il dovere della trasparenza e della serietà.

    (Liliana Dazzi)

    • Firma - LilianaDazzi
    • Gentile sig.ra Liliana, nella speranza possa esserle utile di seguito troverà lo schema di delibera adottato dai 4 comuni, dove vedrà che abbiamo chiesto alla Regione di considerare vincolante, per procedere alla fusione, un’espressione favorevole dei partecipanti al referendum in tutti e 4 i comuni. Questo del resto è già accaduto in altri casi in regione: dove gli elettori si sono espressi al referendum con un no alla fusione l’iter è stato interrotto ed abbandonato (vedi ad esempio il caso di Villa Minozzo e Toano). Potrà trovare altre informazioni sul sito dell’Unione http://www.unionecomuni.re.it.
      Un saluto cordiale.

      (Alessandro Govi)

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      OGGETTO: ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE PER FUSIONE DEI COMUNI DI BUSANA, COLLAGNA, LIGONCHIO E RAMISETO- ISTANZA ALLA REGIONE PER L’ATTIVAZIONE DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA – ARTICOLO 8 COMMA 2 LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 1996 N. 24 – APPROVAZIONE.

      IL CONSIGLIO COMUNALE

      VISTO l’art. 133, comma 2 della Carta Costituzionale, ai sensi del quale “La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi, istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”;

      VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare, gli articoli 15 e 16 del recanti la disciplina generale dell’istituto della FUSIONE di comuni e gli articoli 30 e 32 recanti rispettivamente la disciplina della Convenzione tra comuni e dell’Unione di comuni;

      VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1996 n. 24 “Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni dei Comuni” ed in particolare l’articolo 8 recante la disciplina del procedimento di FUSIONE tra Comuni, nel testo coordinato con le modifiche apportate dalle leggi regionali nn. 22/1997, 35/1997, 11/2001, 21/2011 e 21/2012;

      VISTO l’articolo 14 commi da 25 a 31 ter del Decreto Legge 31 Maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 recante la disciplina nazionale del riordino territoriale;

      VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2012 n. 21 “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”, dettata in esecuzione, attuazione ed integrazione della disciplina statale sopra richiamata ed in particolare

      -l’articolo 1 comma 1 lettere a), c) e d) rubricato “Oggetto”;
      l’articolo 2 comma 1 rubricato “Finalità”;
      l’articolo 3 rubricato “Principi e criteri di riordino territoriale e funzionale delle forme associative intercomunali”, commi 1, 2 e 3 con riguardo in particolare alla lettera c) secondo inciso;
      l’articolo 7 commi 1, 2, 3 rubricato “Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali” con riguardo in particolare al secondo inciso, 4, ed 8;
      l’articolo 22 commi 1 e 2 rubricato “Norme generali in materia di incentivazione”;
      l’articolo 24 rubricato “Disposizioni in materia di incentivazione alle Unioni”
      tutti recanti la disciplina del riordino territoriale comprensiva degli obblighi di gestione associata;

      VISTA la L.R n.9 del 25 luglio 2013 “Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell’art. 40 della L.R. 15 novembre 2001 n. 40, in coincidenza con l’approvazione della Legge di Assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013.2015. Primo provvedimento generale di variazione” con cui sono state apportate modifiche alla Legge Regionale n.21 del 2012;

      VISTO l’articolo 1 comma 164 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, recante la disciplina delle incentivazioni nazionali alla fusione dei comuni;

      VISTO l’articolo 16 della Legge Regionale 30 giugno 2008, n. 10 “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni” recante la disciplina delle incentivazioni regionali alla fusione di comuni;

      VISTO l’articolo 77 bis comma 17 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante la previsione di esclusione dalla disciplina del patto di stabilità interna per il primo biennio a favore degli enti di nuova istituzione;

      CONSIDERATO:
      – che i Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto hanno avviato da oltre dieci anni e- precisamente -dal 01.10.1999, in forza dell’Istituzione dell’Ente “Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano” un’esperienza di “gestione unificata” che ha determinato:

      A) la gestione unitaria di funzioni e dei servizi connessi, quali:
      1) urbanistica e gestione del territorio (riconducibile alla funzione fondamentale di cui alla lettera “d” del comma 27 dell’art. 14 del D.L. 78/2010) , nonché l’Ufficio “appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti” – progettazione delle opere (progetto, esecutivo, capitolati tecnici), tutti gestiti in forma associata dal giugno 2000, in forza di deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 24 del 28/06/2000; altresì, l’”Ufficio associato di piano” è stato costituito ed entrato in immediata operatività, in forza di deliberazione di Giunta dell’Unione n. 12 del 13/02/2003;

      2) turismo: trasferimento in ambito unionale delle competenze amministrative in materia di iniziative turistiche e culturali del territorio, in forza di deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 2000, nonché dei servizi connessi, in forza di deliberazione unionale n.24/2000;

      3) gestione unificata – nell’ambito delle rispettive competenze, deleghe e poteri – ai fini della Contrattazione decentrata per la distribuzione della produttività e delle indennità al personale dipendente non dirigenziale, nonché per la costituzione e operatività della Delegazione di Parte pubblica e la Costituzione e operatività del Nucleo di Valutazione interno, tutto in forza di deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 22del 26/04/2002 ;

      4) Tarsu/Tares, (riconducibile alla funzione fondamentale di cui alla lettera “f” del comma 27 dell’art. 14 del D.L. 78/2010 “Organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”) in forza di apposita Convenzione Rep. N. 36 sottoscritta in data 19.12.2001;

      5) Polizia locale (riconducibile alla funzione fondamentale di cui alla lettera “i” del comma 27 dell’art. 14 del D.L. 78/2010, rubricata “Polizia Municipale e Amministrativa Locale”), in forza di apposita Convenzione Rep. n.50 stipulata il 30/12/2002;

      6) Settore sociale (riconducibile alla funzione fondamentale di cui alla lettera “g”, del comma 27 dell’art. 14 del D.L. 78/2010 rubricata “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, quarto comma della costituzione”), in forza di apposita Convenzione Rep. n. 3 stipulata il 12/01/ 2004.

      7) Commissione qualità architettonica e paesaggistica. L’operatività della detta Commissione, in forza di deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 49 del 29/11/2003 ed avente durata corrispondente a quella dell’Unione stessa, ha avuto decorrenza da gennaio 2004 per i Comuni di Busana, Colagna e Ramiseto; poi, da settembre 2004- in forza di consiliare n. 44 del 24/09/2004 e la conseguente adesione anche da parte del Comune di Ligonchio- l’operatività della Commissione ha coinvolto tutti e quattro i Comuni aderenti all’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino reggiano;

      8) gestione delle attività, delle procedure e della formazione inerenti e connesse con la “Sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro”, con le garanzie di “Pari opportunità”, nonché con la “rete informatica”, tutti a mezzo di unico referente appositamente delegato, per tutti i Comuni dell’Unione e per l’Unione stessa;

      B) la gestione unificata di altri vari servizi a richiesta individuale, quali:
      – Servizio di micronido comunale, per l’accoglienza dei bambini da 1 ai 3 anni di età;
      – scuola di musica “Gioco Scuola, per l’avviamento degli studenti delle scuole elementari, alle attività ed alle discipline musicali;
      – progetto di “accreditamento” con il Distretto sanitario di Castelnovo ne’ Monti, per l’operatività di assistenti domiciliari su tutto il territorio unionale, con garanzia del servizio stesso anche in tutte le giornate festive e domenicali, con annesso servizio di consegna a domicilio dei farmaci e continuità di formativa con professionisti dell’ASL;

      CONSIDERATE, in tema di “Riordino territoriale”:
      – le disposizioni di cui all’art. 14 commi da 25 a 31 quater del decreto legge n.78/2010, convertito in legge n.122/2010, successivamente modificato e integrato dall’art. 19 del decreto legge 95/2012, convertito nella legge 135/2012, in merito alla “Gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5000 abitanti, ovvero 3000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane”;
      – in particolare, l’art 19 del citato D.L 95/2012 che al comma 1, lett. A). lett b) e lett. E), ha modificato:
      a) il comma 27 dell’articolo 14 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito nella Legge n. 122 del 30/07/2010, con il seguente:
      “27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
      a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
      b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
      c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
      d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
      e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
      f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
      g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
      h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
      i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
      l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale.”
      b) il comma 28 del D.L. n. 78 del 31/10/2010, con il seguente:
      “28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero 3000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l’esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l’approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell’informatica”;
      – le integrazioni al quadro normativo sopra descritto, apportate dall’entrata in vigore della legge regionale Emilia Romagna, 22 dicembre 2012 n. 21 la quale:
      a. ha individuato un percorso di definizione degli ambiti ottimali favorendo l’identificazione di questi con i territori dei distretti sociosanitari (articolo 6);
      b. ha previsto la possibilità di costituzione nel territorio di ciascun ambito di una ed una sola unione di comuni (articolo 7 comma 5);
      c. ha confermato per i comuni sotto i 5.000 abitanti ovvero fino a 3000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità Montane l’obbligo di gestire tutte le funzioni in forma associata secondo il seguente cronoprogramma (articolo 7 comma 3);
      d. ha imposto la gestione in una delle seguenti formule (articolo 7 commi 6 ed 8):
      – gestione tramite unione di comuni;
      – gestione in convenzione tra tutti comuni dell’ambito obbligati;
      – gestione in convenzione tra comuni ed unione
      e. ha in ogni caso escluso dal sistema di finanziamento regionale le funzioni non gestite a mezzo di unione di comuni (articolo 22 comma 2).
      f. ha infine previsto l’attivazione di poteri sostitutivi regionali in caso di mancato adempimento (articolo 7 comma 13);

      RICHIAMATE le delibere di Consiglio del Comune di:
      • Busana, n. 2 del 18/02/2013
      • Collagna, n. 3 del 19/02/2013
      • Ligonchio, n. 4 del 16/02/2013
      • Ramiseto, n. 5 del 16/02/2013
      con le quali, a fronte di tutto quanto sopra precisato dalla normativa regionale n. 21/2012:
      – oltre a proporre alla Regione Emilia Romagna quale delimitazione di “ambito territoriale ottimale” ai sensi dell’art.6 della Legge stessa, il territorio dei comuni di Busana, Carpineti, Casina, Castelnuovo Né Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto e Vetto,
      – veniva inoltrata apposita richiesta di deroga specifica, con conseguente necessità di modifica e integrazione della legge regionale n. 21/2012, al fine di consentire il mantenimento dell’esistenza dell’Ente “Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano” all’interno dell’ambito ottimale stesso, come sopra proposto;
      – altresì, veniva indicata quale durata temporale massima di tale proposta deroga, il termine ultimo di completamento delle procedure di fusione che i Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto hanno dichiarato – in tali provvedimenti deliberativi – di intendere e voler perseguire nonché di avviare entro il 31 ottobre 2013;

      RICHIAMATA la L.R n.9 del 25 luglio 2013, con la quale – anche in accoglimento della richiesta di cui sopra – venivano apportate modifiche alla legge regionale 21/2012 ed in particolare:

      Art. 31
      1. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) è sostituito dal seguente: “I Comuni appartenenti all’ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro i sistemi informatici e le tecnologie dell’informazione come definiti dall’articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ed almeno tre tra le seguenti sette funzioni: funzioni previste dall’articolo 14, comma 27, lettere d), e), g) ed i) del citato decreto-legge, funzioni di gestione del personale, funzioni di gestione dei tributi, sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento comunitario – Legge comunitaria regionale per il 2010).”.
      2. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente:
      “3 bis. Gli obblighi previsti dal comma 3 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che, entro il 31 ottobre 2013, abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell’articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) istanza alla Giunta regionale per l’avvio dell’iniziativa legislativa per la fusione di Comuni. In tale ipotesi resta sospesa, fino allo stesso termine, l’applicazione del comma 5 del presente articolo e, per quanto già previsto dall’articolo 21 della legge regionale n. 10 del 2008, il termine finale d’applicazione coincide con la conclusione del procedimento legislativo di fusione. Se il progetto di fusione riguarda Comuni appartenenti a Comunità montana, essi sono comunque tenuti ad approvare lo statuto delle Unioni da costituire o alle quali aderire.”.
      3. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2012 sono inseriti i seguenti:
      “3 bis. Allo scopo di assicurare la rappresentanza delle maggioranze e delle minoranze di ogni Comune nel Consiglio dell’Unione, lo statuto può prevedere che ciascun Comune vi elegga almeno due rappresentanti, uno dei quali per la minoranza, regolando le modalità di votazione anche attraverso sistemi di voto ponderato.
      3 ter. La Giunta dell’Unione è composta dai sindaci dei Comuni che ne fanno parte. Nei casi di incompatibilità del sindaco, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), fa parte della Giunta dell’Unione un assessore con delega all’Unione stessa. Lo statuto può attribuire al sindaco la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all’Unione che lo sostituisce in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra gli assessori o, esclusivamente nei Comuni fino a 1000 abitanti, tra i consiglieri comunali.”.
      4. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale n. 21 del 2012 è sostituito dal seguente: “Lo statuto dell’Unione può prevedere l’istituzione di sub-ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio, fermo restando che ogni Comune può aderire ad un solo sub-ambito”.
      5. Il comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 è soppresso.
      6. Al comma 6 dell’articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 le parole “tre anni” sono sostituite con le parole “cinque anni”.

      PRECISATO, altresì, che:
      – Legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21 espressamente qualifica la fusione come “il massimo livello raggiungibile di integrazione amministrativa” (articolo 3 comma 3 lettera c);
      – il complessivo apparato normativo di legge statale e regionale, spingono verso le fusioni prevedendo un sistema di incentivazione economica ai comuni sorti da fusione; in particolare:
      – ex art 16 della Legge regionale n. 10/2008, con precisa attenzione per i processi che coinvolgono i comuni con meno di 3.000 abitanti, viene riconosciuta una priorità assoluta per l’accesso agli incentivi di settore relativi a tutte le funzioni di competenza comunale;
      – ex Decreto del Ministero degli Interni varato il 12 ottobre 2012, viene previsto per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per il 2010 a tutti i comuni che hanno dato luogo alla fusione;

      VALUTATO che la fusione sia un’opportunità di poter assicurare anche in futuro ai cittadini servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati e realizzare opere che servono al territorio, riducendo le spese strutturali e consentendo una complessiva semplificazione dell’organizzazione politica e burocratica mantenendo il decentramento nell’erogazione dei servizi attraverso sportelli polifunzionali;

      DATO ATTO che le Amministrazioni dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, continuando a ritenere-per tutte le ragioni in precedenza indicate – la fusione quale “sbocco naturale” del processo avviato con l’Unione, hanno convocato numerose pubbliche assemblee presso le frazioni di ogni comune interessato, incontri aperti alla partecipazione di tutte le rappresentanze politiche, delle associazioni datoriali, dei sindacali e dei dipendenti pubblici;

      RIBADITO, pertanto, che i comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto intendono avviare mediante il presente atto, l’iniziativa di modifica territoriale per la costituzione di un nuovo comune derivante dalla fusione dei medesimi;

      VISTO il documento predisposto all’uopo da un tavolo di lavoro congiunto tra le Amministrazioni al fine di illustrare la sussistenza dei presupposti per addivenire alla fusione dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, documento nel quale sono contenuti i presupposti previsti dalla legge regionale n. 24 dell’8 luglio 1996 , nonché le indicazioni di natura demografica, socio-economica, patrimoniale -finanziaria relativa agli enti coinvolti, e la quantificazione degli incentivi alla fusione previsti da Stato e Regione Emilia Romagna, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, (Allegato A);

      VISTA la cartografia, che identifica il perimetro del nuovo Comune derivante dal processo di fusione, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato B);

      CONSIDERATO:
      -che, ai sensi dell’art.8, comma 2 della L.R. n. 24/1996, “indipendentemente dall’adozione dell’iniziativa legislativa popolare, i Consigli comunali, con deliberazione adottata con le stesse modalità e procedure previste dall’art. 6 del Tuel, ovvero con maggioranza qualificata, dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, possono presentare istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura”.
      -che, una volta avviato il procedimento di iniziativa mediante l’approvazione del presente atto, sarà compito della Regione attivarsi nelle successive fasi propedeutiche alla realizzazione della fusione dei comuni;
      -che, infatti,
      – entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, la Giunta regionale deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti formali della richiesta e, in caso positivo, presentare al Consiglio regionale il corrispondente Progetto di legge, specificare nella relazione di accompagnamento al Progetto di legge le motivazioni con specifico riguardo all’obiettiva sussistenza di condizioni finanziarie sufficienti a provvedere all’esercizio delle funzioni istituzionali e all’organizzazione e gestione dei servizi pubblici comunali. (art.8, comma 6 l.r. citata).
      – entro 8 giorni dalla presentazione del progetto di legge all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, lo stesso deve essere trasmesso alla Provincia per l’espressione di un parere in merito.
      – decorsi 60 giorni, se non è pervenuto il parere detto, se ne prescinde. Decorso tale termine, infatti, la Commissione consiliare competente esamina il Progetto di legge e il parere, se espresso e trasmette entrambi con una relazione, al Consiglio regionale entro 15 giorni.
      – il Consiglio regionale dispone il referendum consultivo e definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l’ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare.
      – il decreto contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso. Qualora il decreto sia emesso dopo il 1° aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre.
      – il Presidente della giunta regionale, ricevuto dall’ufficio provinciale il verbale contenente i risultati del referendum, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e lo invia al Presidente del Consiglio. Il Consiglio regionale, delibera definitivamente sul progetto di legge entro i successivi sessanta giorni;

      RITENUTO pertanto per tutto quanto espresso, di presentare apposta istanza alla Regione Emilia-Romagna per avviare il procedimento di fusione descritto dal citato articolo 8 comma 2 della Legge regionale 8 luglio 1996, n. 24;

      RITENUTO, in particolare,
      – di fare appello all’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ai fini della valutazione degli esiti del referendum consultivo delle popolazioni interessate, di tenere in considerazione i seguenti orientamenti delle amministrazioni comunali:
      – di non considerare necessaria la prescrizione di un quorum partecipativo al referendum consultivo, ciò al fine di valorizzare la volontà dei cittadini che responsabilmente esprimono il proprio voto;
      – di non procedere alla fusione nel caso in cui, anche in un singolo comune, gli elettori si esprimano in maggioranza con un voto negativo;

      RITENUTO, altresì, di demandare alla consultazione popolare, tramite referendum, la scelta della denominazione del nuovo Comune proponendo le seguenti:

      a. Comune di VENTASSO
      b. Comune di NASSETA
      c. Comune del CRINALE REGGIANO
      d. Comune del CRINALE DELL’ALTO APPENNINO REGGIANO
      e. Comune dell’ALTO APPENNINO REGGIANO
      f. Comune di NASSETA E VALLE DEI CAVALIERI

      DATO ATTO, in coerenza con la vigente normativa che prevede come unici elementi vincolanti affinché si possa addivenire alla fusione:
      a. l’appartenenza degli enti alla medesima provincia;
      b. la contiguità territoriale;
      che i comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto appartengono tutti alla Provincia di Reggio Emilia, sono compresi nel medesimo “ambito ottimale” e medesimo Distretto sanitario – quello di Castelnuovo ne’ Monti- e sono tra loro contigui e contermini;

      VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162/L del 28 settembre 2000, avente all’oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare l’articolo 42 in materia di competenza del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo;

      VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione espresso dal responsabile del I Settore – Affari generali organizzazione e personale – vicesegretario comunale Dott. Gianluca Diemmi ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

      UDITE le dichiarazioni:

      DELIBERA

      1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

      2. DI APPROVARE l’istanza, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge regionale n. 24/1996, per l’iniziativa legislativa volta all’istituzione di un nuovo Comune a seguito di fusione dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto;

      3. DI CHIEDERE, pertanto, alla giunta regionale, di procedere a quanto di sua competenza per raggiungere tale obiettivo istituzionale presentando all’Assemblea legislativa il corrispondente progetto di legge di fusione;

      4. DI FARE APPELLO all’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ai fini della valutazione degli esiti del referendum consultivo delle popolazioni interessate, di tenere in considerazione i seguenti orientamenti delle amministrazioni comunali:
      – di non considerare necessaria la prescrizione di un quorum partecipativo al referendum consultivo, ciò al fine di valorizzare la volontà dei cittadini che responsabilmente esprimono il proprio voto;
      – di non procedere alla fusione nel caso in cui, anche in un singolo Comune, gli elettori si esprimano in maggioranza con un voto negativo;

      5. DI DEMANDARE alla consultazione popolare, tramite referendum, la scelta della denominazione del nuovo Comune proponendo le seguenti:

      a. Comune di VENTASSO
      b. Comune di NASSETA
      c. Comune del CRINALE REGGIANO
      d. Comune del CRINALE DELL’ALTO APPENNINO REGGIANO
      e. Comune dell’ALTO APPENNINO REGGIANO
      f. Comune di NASSETA E VALLE DEI CAVALIERI

      6. DI APPROVARE il documento predisposto all’uopo da un tavolo di lavoro congiunto tra le Amministrazioni al fine di illustrare la sussistenza dei presupposti per addivenire alla fusione dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, documento nel quale sono contenuti i presupposti previsti dalla legge regionale n. 24 dell’8 luglio 1996, nonché le indicazioni di natura demografica, socio-economica, patrimoniale -finanziaria relativa agli enti coinvolti, e la quantificazione degli incentivi alla fusione previsti da Stato e Regione Emilia Romagna, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, (Allegato A);

      7. DI APPROVARE la cartografia, che identifica il perimetro del nuovo comune derivante dal processo di fusione, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

      8. DI TRASMETTERE il presente atto in copia conforme alla Regione Emilia-Romagna;

      9. DI TRASMETTERE, altresì, il presente atto alla Prefettura di Reggio Emilia ed alla Provincia di Reggio Emilia per opportuna conoscenza;

      10. DI DICHIARARE per l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione resa per alzata di mano dai consiglieri comunali presenti, ai sensi dell’articolo 134 4° comma del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

      • Firma - alessandrogovi
  8. Egregio signor “EB”, rispondo alla sua domanda; con i mezzi che potrò permettermi cercherò di far comprendere ai cittadini di Ramiseto, e spero anche degli altri Comuni, le motivazioni che mi inducono a dire di “no” a questa fusione. La mia purtroppo sarà una battaglia impari; pensi solo a cosa può essere costato lo studio, la redazione, la stampa e la distribuzione del giornale distribuito sui quattro Comuni del Crinale in questi giorni; credo che tutto sia stato fatto con soldi pubblici; i Comuni del crinale hanno due scelte: fusione o unione; perchè una campagna così massiccia a favore della fusione? Da parte mia penso che ai Comuni montani sia stato tolto tutto, in particolare a Ramiseto; resta solo il Comune come ultimo baluardo di un territorio; ora cercano di togliere anche quello, ma qui qualcuno crede a chi promette incentivi proprio per togliere anche questo ultimo baluardo; e dopo? Nei vari dibattiti tutti i signori Sindaci hanno decantato i benefici che l’Unione ha portato ai 4 Comuni del Crinale in questi anni (non comprendo quali, visto che Comuni confinanti, come Vetto, Palanzano o Monchio, hanno circa quello che ha Ramiseto), anzi, hanno anche la Croce Rossa e la Croce Verde; e allora perchè questi 4 Comuni si devono prima fondere e poi andare in Unione con Castelnovo?; andiamo prima in Unione e poi decideremo il da farsi. Se fosse tutto oro ciò che viene promesso perchè nessun altro Comune del Crinale delle province confinanti, Modena e Parma, si è buttato nelle fusioni? Seriamente e serenamente, ogni cittadino provi a darsi una risposta; pensando che la fusione è un atto irreversibile, un atto senza ritorno; questo non dovrebbe indurre a scegliere prima l’Unione e forse neanche quella?, e poi decidere con calma, dopo aver visto come vanno le cose? Venendo ad una domanda fatta dalla signora Dazzi, mi risulta certo che il referendum è solo consultivo; nella delibera dei Comuni si fa solo un appello alla Regione e un appello non è una clausola vincolante; certo che di fronte ad una percentuale di “no” pari all’82,5%, come successo a Toano, chiunque ne deve tenere conto, anche la Regione. Un saluto a tutti e grazie a Redacon.

    (Lino Franzini)

    • Firma - Franzini Lino